Appare evidente come nella realtà l’amministratore di una società a responsabilità limitata sia generalmente, oltreché un finanziatore, anche una sorta di “operaio specializzato” se non di “caporeparto” della società stessa, munito di specifico know how e di capacità organizzative, rivestendo un ruolo ormai tipico nelle aziende di minori dimensioni, nelle quali appunto l’amministratore, per via dell’esperienza peculiare acquisita negli anni, è in grado di massimizzare l’efficienza dei mezzi a propria disposizione e, quindi, di dirigere la produzione e dettare le strategie idonee a garantire il going concern aziendale.

Appare chiaro, pertanto, che qualora l’amministratore percepisca un emolumento per la sua opera, il nesso causale che lo determina non sarà basato sul valore aggiunto apportato per mansioni a carattere manageriale, tipico delle aziende di maggiori dimensioni o più strutturate, ma piuttosto per l’attività di coordinamento della produzione, poiché in sua assenza la stessa rischia sostanzialmente uno stallo.

In punto di diritto si può evidenziare vi sono due orientamenti generali circa la natura del compenso dell’amministratore:

  • il primo, che segue la teoria contrattualistica, in base al quale sussisterebbe un vero e proprio contratto, di natura simile al mandato, fra amministratore e società, quali autonomi centri di imputazione di rapporti negoziali e giuridici contrapposti;
  • il secondo, che segue la teoria organica, per la quale vi è sostanzialmente una natura di totale riconduzione dell’ufficio di amministratore a mero organo dell’impresa, con inevitabile immedesimazione in una partizione della stessa persona giuridica, negando quindi la sussistenza di qualsiasi possibile autonomo rapporto negoziale.

In merito all’opzione fra le due teoriche, rileva la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 gennaio 2017, n. 1545, la quale nel negare la possibilità, per l’amministratore, di stipulare un contratto di collaborazione con la stessa società, afferma: “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cpc”.

Si noti, a margine, che la sentenza citata e commentata nel testo ha anche ulteriori effetti nella gestione dei rapporti fra amministratore e società in particolar modo in tema di responsabilità ex art. 2392 e ss cod. civ. poiché disconoscendo la natura contrattuale dell’ufficio amministrativo, implicitamente si ammette l’impossibilità di inquadrare l’azione di responsabilità avverso l’amministratore come di natura contrattuale, spingendo a contrariis verso un inquadramento definitorio proprio della azione di natura aquiliana e cioè risarcitoria da fatto illecito (ex art. 2043 cod.civ.), implicando dal punto di vista processuale l’inversione dell’onere della prova.

Natura del compenso dell’amministratore di società a responsabilità limitata

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