Con riferimento all’art. 6 del d.l. n. 23/2020, per quanto concerne l’esercizio in chiusura il 31 dicembre 2020, la norma prevede esplicitamente di disapplicare la disciplina civilistica di cui gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447 del codice civile, per le S.p.A e agli artt. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, per le SRL, in tema di ricapitalizzazione societaria obbligatoria, in caso di riduzione del patrimonio netto al di sotto dei due terzi rispetto al valore del capitale e di riduzione del capitale sotto il minimo legale in caso di perdite. Coerentemente con ciò, il decreto dispone, inoltre, la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

A tale proposito, invero, il Legislatore, al fine di alleggerire realmente i conti economici delle PMI italiane, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi – che tra l’altro risulterebbe anche coerente col generale principio ragionieristico di corretta imputazione dei costi – di legittimare le stesse a non imputare gli ammortamenti al conto economico, poiché di fatto molte imprese non sono state in grado di utilizzare appieno i propri beni strumentali e, quindi, di espungere dal conto economico oneri in realtà inesistenti.

D’altro canto, l’art. 7 del d.l. n. 23/2020 nel dettare disposizioni temporanee sui principi di redazione stabilisce che il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (la norma si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 non ancora approvati), possa essere redatto valutando comunque le relative voci, nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del codice civile, se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

In ogni caso il criterio di valutazione adottato in concreto deve essere specificamente illustrato nella nota integrativa (erroneamente denominata dal legislatore “nota informativa”), anche con richiamo alle risultanze del bilancio precedente. L’art. 8 del d.l. n. 23/2020, infine, prevede in tema di finanziamenti dei soci alle SRL o alle società assoggettate alla direzione e coordinamento della capogruppo, che, fino al 31 dicembre 2020, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile, non opera la clausola di postergazione, allo scopo di evitare che eventuali finanziamenti necessari ad assicurare la continuità aziendale non possano poi essere ripetuti ai soci finanziatori.

Limiti alla ricapitalizzazione, ma nulla di fatto per gli ammortamenti

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